Lo Statuto della Associazione Italiana di Medicina del Sonno (qui la versione PDF)

Indice degli articoli dello Statuto
Art. 1 – Denominazione
Art. 2 – Sede
Art. 3 – Durata
Art. 4 – Scopo
Art. 5 – Associati
Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
Art. 7 – Diritti e doveri degli associati
Art. 8 – Perdita della qualifica di associato
Art. 9 – Esclusione dell’associato
Art. 10 – Risorse economiche
Art. 11 – Patrimonio
Art. 12 – Organi dell’Associazione
Art. 13 – Assemblea degli Associati
Art. 14 – Competenze dell’Assemblea
Art. 15 – Consiglio Direttivo Comitato Direttivo
Art. 16 – Presidente
Art. 17 – Segretario
Art. 18 – Tesoriere
Art. 19 – Organo di Controllo
Art. 20 – Comitato Scientifico
Art. 21 – Collegio dei Probiviri
Art. 22 – Esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario
Art. 23 – Scioglimento
Art. 24 – Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione
E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile, una associazione senza fini di lucro denominata
“ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA DEL SONNO” (A.I.M.S.).

Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede presso via Riva di Reno 61.

Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Scopo
L’associazione si propone le seguenti finalità istituzionali:
– diffondere le conoscenze sulla medicina del sonno;
– promuovere, agevolare e coadiuvare studi e ricerche inerenti la medicina del sonno;
– promuovere la formazione e lo sviluppo di strutture dedicate alla medicina del sonno;
– organizzare convegni scientifici e di aggiornamento;
– istituire borse di studio per medici e paramedici che vogliano dedicarsi alla branca della
medicina del sonno;
– promuovere collegamenti con altre società scientifiche nazionali ed internazionali.
L’Associazione è ente autonomo ed indipendente anche in ordine al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
L’Associazione non ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Art. 5 – Associati
Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associate le persone fisicheche, condividendo lo spirito ele finalità istituzionali dell’Associazione, per professione, disciplina specialistica o settorespecifico si occupano, anche se non in via esclusiva, dello studio scientifico della medicina del sonno.
Possono essere associati, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, appartenenti alla categoria professionale medica, oalle altre categorie, afferenti al settore dello studio della medicina del sonno operanti nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale (S.N.N.), o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa in tale settore o nell’area interprofessionale dell’Associazione.
L’Associato si impegna ad adempiere ad ogni obbligazione derivante dal rapportoassociativo.
E’ in ogni caso esclusa la temporanea partecipazione alla vita associativa.
Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione che per successione a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione soci
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Comitato Direttivo, avviene previa presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo tramite votazione a due terzi con giudizio inappellabile.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
L’associato che intende sciogliere il rapporto associativo deve dare le proprie dimissioni entro il 31 ottobre antecedente all’anno in cui ritiene attribuirgli efficacia, a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto a partire dal primo giorno dell’anno successivo in cui sono state presentate.

Art. 7 – Diritti e doveri degli Associati
Gli associati hanno diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
– a partecipare all’assemblea con diritto di voto singolo per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione qualora abbiano raggiunto la maggiore età;
– di accedere alle cariche associative.
Gli associati sono obbligati :
– ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
– a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
– a versare la quota associativa annuale.

Art. 8 – Perdita della qualifica di associato
La qualità di socio si perde:
– per recesso;
– per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
– per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
– per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
I soci che non abbiano versato il contributo annuale per un anno sono considerati soci temporaneamente sospesi.

Art. 9 – Esclusione dell’Associato
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 10 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse per lo svolgimento delle proprie attività da:
– quote associative;
– liberi contributi degli aderenti;
– contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– donazioni, lasciti testamentari ed elargizioni di privati;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– proventi da attività commerciali, purché direttamente connesse all’attività istituzionale.

Art. 11 – Patrimonio
Il patrimonio è costituito:
— dai beni immobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità;
— dai beni immobili e mobili che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal vigente Statuto.
Il patrimonio sociale, così come gli avanzi di gestione, non potrà essere, in nessun caso, distribuito ai soci a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, salvo imposizioni di legge.

Art. 12 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
— l’Assemblea degli Associati;
— il Consiglio Direttivo;
— il Presidente;
— Il Vicepresidente;
— il Segretario;
— il Tesoriere;
— il Coordinatore del Comitato Scientifico;
— l’Organo di Controllo;
— il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 – Assemblea degli Associati
L’Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti nel Libro Soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.

Art. 14 – Competenze dell’Assemblea
All’Assemblea degli Associati compete:
a) di nominare il Presidente;
b) di nominare il Vice-Presidente;
c) di nominare il Segretario;
d) di nominare il Tesoriere;
e) di nominare i consiglieri;
f) il Coordinatore del Comitato Scientifico;
g) l’Organo di Controllo;
h) di nominare il collegio dei probiviri;
i) di deliberare ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne facciano domanda almeno un quarto degli associati, sulle proposte di modifica dello Statuto e su ogni altro argomento inerente la straordinaria amministrazione dell’Associazione;
j) di approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di giugno il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico finanziario.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua mancanza dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi, dalla persona nominata dall’Assemblea medesima.
L’Assemblea è convocata con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, inviato a tutti i soci a mezzo posta almeno 15 giorni prima della data fissata dell’adunanza. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto.
Per le modifiche dello Statuto l’Assemblea in prima convoca è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il versamento dei contributi annuali, in seconda convocazione con il cinquantuno per cento dei soci in regola con il versamento e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.
I soci temporaneamente sospesi per morosità non possono esercitare il diritto di voto.
In ogni caso è consentito l’esercizio del voto tramite posta ordinaria ed elettronica.
Di ogni deliberazione assembleare si redige apposito verbale con cura di trascrizione nel libro delle adunanze da parte del Segretario.

Art. 15 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Coordinatore del Comitato Scientifico e da nove consiglieri, tutti eletti dall’Assemblea degli associati con votazione a scrutinio segreto.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili due volte consecutive nella stessa carica.
In nessun caso potrà essere nominato un membro che abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente, che lo presiede, o quando lo richiede almeno un terzo dei suoi membri. Viene convocato per iscritto con almeno otto giorni di preavviso a mezzo posta e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Le delibere sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi membri e vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le convocazioni straordinarie devono essere fatte con preavviso di 15 giorni e con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
Di ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Segretario e a firma del Presidente o del Vice-Presidente che presiede la riunione in sua vece ed appositamente trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo. Il Segretario è incaricato di comunicare il verbale a tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Le funzioni del Consiglio sono le seguenti:
– l’ordinaria e straordinaria amministrazione;
– l’attuazione delle delibere dell’Assemblea;
– la deliberazione sull’ammissione ed esclusione degli associati.
Il Consiglio Direttivo cura e promuove la pubblicazione dell’attività scientifica dell’Associazione attraverso il proprio sito web, aggiornandolo costantemente.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Associazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti a terzi.
E’ fatto obbligo per ciascun membro del Consiglio Direttivo di dare notizia agli altri membri e all’Organo di Controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell’Associazione, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
In questi casi la deliberazione del Consiglio Direttivo deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l’Associazione dell’operazione.
Nei casi di inosservanza ovvero nel caso di deliberazioni del Consiglio adottate con il voto favorevole del membro interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all’Associazione, possono essere impugnate dagli altri membri e dall’Organo di Controllo entro novanta giorni dalla loro data; l’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione preventiva.
Si applicano, laddove compatibili, le norme di cui all’articolo 2391 del Codice Civile.
L’attività del Consiglio Direttivo non è in nessun caso retribuita.
Il Consiglio Direttivo delibera la costituzione di apposite Sezioni o Rappresentanze di carattere regionale dell’Associazione, approvandone, in via esclusiva e con la medesima determina, il funzionamento e regolamentazione più idonei.

Art. 16 – Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione ed agisce in nome e per conto dell’Associazione e gli sono attribuiti tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.
il Presidente e comunque ogni altro ed ulteriore legale rappresentante anche pro-tempore sonoautonomi ed indipendenti anchein ordine al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
Il Presidente, coadiuvato dal segretario, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.
Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo.
In casi di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

Art. 17 – Segretario
Il segretario collabora con il Presidente:
— alla preparazione dei programmi di attività della Associazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
— all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Cura la gestione dei programmi di attività dell’Associazione ed è responsabile del buon andamento dell’amministrazione.
Redige i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo, che devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina e sottoscritti dal Presidente del Collegio dei Revisori.

Art. 18 – Il Tesoriere
Il Tesoriere dell’Associazione è responsabile della cassa dell’Associazione.
Qualunque operazione finanziaria deve essere sottoscritta e/o avallata, oltre che dal Presidente, anche dal Tesoriere.

Art. 19 – Organo di controllo
L’Organo di controllo, laddove istituito anche per disposizione di legge, è nominato dall’Assemblea degli Associati con votazione a scrutinio segreto ed è composto da 1 a 3 membri.
Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.
L’Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
L’Organo di controllo dura in carica tre anni e, in caso di composizione collegiale può essere in tutto o in parte riconfermato.

Art. 20 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione ed ha il compito della verifica e controllo della qualità dell’attività svolta dall’Associazione e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
La delibera di nomina del Comitato Scientifico deve prevedere le attribuzioni, competenze e durata del Comitato, fermo restando che tali funzioni sono escluse da retribuzione diretta ed indiretta.

Art. 21 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere le questioni che possono insorgere tra l’Associazione e gli associati.
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea degli Associati con votazione a scrutinio segreto.
Il Collegio dei Probiviri esprime i proprio parere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo.
Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere le questioni che possono insorgere tra l’Associazione e gli associati.
L’attività del Collegio dei Probiviri non è in nessun caso retribuita.

Art. 22 – Esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario
L’esercizio sociale ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto economico finanziario sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed esaminato dai Collegio dei Revisori, che ne riferiscono all’Assemblea per l’approvazione entro i termini previsti dall’art. 14 del presente Statuto.

Art. 23 – Scioglimento
In caso di scioglimento, l’eventuale patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad Associazioni aventi analoga finalità in base alle indicazioni dell’organismo di controllo previsto dall’art. 3, co. 190, L . 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – Disposizioni Generali
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

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